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Procedimento civile - comunicazioni - nel corso del procedimento – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5758 del 10/03/2009

Assegnazione della causa ad altro giudice - Rinvio d'ufficio dell'udienza già fissata - Omesso avviso alle parti - Conseguenze - Violazione del principio del contraddittorio - Nullità del procedimento e della sentenza.

La mancata comunicazione al procuratore costituito di una delle parti dell'assegnazione della causa ad altro giudice, e del differimento d'ufficio dell'udienza già fissata ad una udienza non immediatamente successiva, determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo e della sentenza che lo conclude, per violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 cod. proc. civ. riferibile ad ogni atto o provvedimento ordinatorio dello svolgimento del processo.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5758 del 10/03/2009