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Procedimento civile - litisconsorzio - necessario – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12346 del 27/05/2009

Giudizio errio - Deduzione della non integrità del contraddittorio - Modalità - Generica assunzione di esistenza di litisconsorti pretermessi - Insufficienza - Onere di indicazione degli altri eredi e delle ragioni del litisconsorzio - Necessità.

In tema di litisconsorzio necessario, la parte che, nel giudizio in materia erria, deduca la non integrità del contraddittorio a causa della mancata partecipazione di un coerede, non può genericamente assumere l'esistenza di litisconsorti pretermessi, ma ha l'onere di indicare le persone degli altri eredi, oltre quelli che, in tale qualità, partecipino al giudizio, e di specificare le ragioni di fatto e di diritto della necessità di integrazione, le quali non debbono apparire "prima facie" pretestuose.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12346 del 27/05/2009