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procedimento civile‭ ‬-‭ ‬giudice‭ ‬-‭ ‬ricusazione e astensione‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬3,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬25709‭ ‬del‭ ‬04/12/2014‭

Istanza di ricusazione‭ ‬-‭ ‬Declaratoria di inammissibilità‭ ‬-‭ ‬Prosecuzione del giudizio in difetto di riassunzione‭ ‬-‭ ‬Irrilevanza‭ ‬-‭ ‬Fondamento.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬3,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬25709‭ ‬del‭ ‬04/12/2014‭


L'istanza di ricusazione non sospende automaticamente il processo quando il giudice‭ "‬a quo‭" ‬ne valuti l'inammissibilità per carenza‭ "‬ictu oculi‭" ‬dei requisiti formali,‭ ‬sicchè esso può proseguire senza necessità di impulsi di parte o d'ufficio‭; ‬ciò trova fondamento nel contemperamento tra il diritto delle parti all'imparzialità di giudizio nella specifica controversia,‭ ‬assicurato dalla circostanza che la delibazione di inammissibilità del giudice‭ "‬a quo‭" ‬non può comunque assumere valore ostativo alla rimessione del ricorso al giudice competente,‭ ‬ed il dovere di impedire al contempo l'uso distorto dell'istituto,‭ ‬altrimenti causato dall'automatismo dell'effetto sospensivo.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬3,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬25709‭ ‬del‭ ‬04/12/2014‭