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procedimento civile - giudice - istruttore - poteri e obblighi - prove – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4485 del 25/02/2014

Procedimento sommario di cognizione - Poteri istruttori officiosi - Natura discrezionale - Conseguenze - Limiti. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4485 del 25/02/2014

Nel procedimento sommario di cognizione, l'esercizio dei poteri istruttori concessi al giudice dall'art. 702 ter, quinto comma, cod. proc. civ. esprime una valutazione discrezionale, insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione esente da vizi di logica giuridica, restando esclusa la sola possibilità di decidere la controversia in applicazione dell'art. 2697 cod. civ., quale regola di giudizio, non potendo il giudice dare per esistenti fonti di prova decisive e, nel contempo, astenersi dal disporne l'acquisizione d'ufficio.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4485 del 25/02/2014