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procedimento civile - comunicazione a mezzo fax – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2561 del 05/02/2014

Art. 134, terzo comma, cod. proc. civ. vigente "ratione temporis" - Presupposti - Indicazione obbligatoria del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica - Conseguenze - Numero di fax desunto dal timbro del difensore apposto sull'atto giudiziario, in assenza di indicazioni in contrario -Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2561 del 05/02/2014

La previsione contenuta nell'art. 134, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", introdotto dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80 ed abrogato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183), secondo la quale il difensore deve indicare nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso, ha carattere obbligatorio e non facoltativo, lasciando unicamente al difensore la scelta tra numero di fax o indirizzo di posta elettronica. Ne consegue che l'apposizione di un timbro contenente il numero di fax sulla memoria difensiva consente, in mancanza di indicazioni contrastanti evincibili dall'intestazione della medesima memoria, di ritenere implicita la volontà del difensore di voler ricevere le comunicazioni al predetto numero.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2561 del 05/02/2014