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Impugnativa di licenziamento – Cass. n. 2312/2022

Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - Impugnativa di licenziamento ex l. n. 92 del 2012 - Erronea scelta del rito - Successivo ricorso ex art. 414 c.p.c. - Decadenza ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 - Esclusione - Fondamento.

 

Il ricorso proposto dal lavoratore ai sensi della l. n. 92 del 2012, ancorché dichiarato inammissibile per erroneità del rito, è idoneo ad impedire la decadenza prevista dall'art. 6 della l. n. 604 del 1966 con riferimento al successivo ricorso presentato dal medesimo lavoratore contro il licenziamento ex art. 414 c.p.c., poiché con la prima impugnazione è tempestivamente emersa la sua volontà di ottenere una pronuncia giudiziale e, comunque, il citato art. 6, derogando alla disciplina generale delle impugnative negoziali, è disposizione eccezionale da interpretare restrittivamente, sicché non è consentito un ampliamento in via interpretativa delle ipotesi di decadenza da esso previste.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 2312 del 26/01/2022 (Rv. 663789 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_414

 

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Cassazione

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2022