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Erronea introduzione con citazione anziché con ricorso – Cass. n. 758/2022

Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza- procedimento di primo grado - passaggio dal rito ordinario al rito speciale - Controversie disciplinate dal d.lgs. n. 150 del 2011 - Erronea introduzione con citazione anziché con ricorso - Salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda ex art. 4 del decreto cit. - Sussistenza - Condizioni - Emissione dell'ordinanza di mutamento del rito - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

 

Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestiva l'opposizione cd. recuperatoria avverso una cartella di pagamento per sanzioni amministrative conseguenti a contravvenzioni stradali, proposta con citazione - anziché con ricorso, come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 - tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della cartella medesima).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 758 del 12/01/2022 (Rv. 663582 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_426, Cod_Proc_Civ_art_039

 

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Cassazione

758

2022