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Sostituzione dell’udienza già fissata per la decisione – Cass. n. 33175/2021

Procedimenti speciali - procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone - separazione personale dei coniugi - in genere - Giudizio di appello - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Misure di contenimento degli effetti sulla giustizia civile - Udienza già fissata per la decisione - Sostituzione con la trattazione scritta ex art. 83 d.l. n. 18 del 2020 - Effetti - Modifica della disciplina della fase decisoria - Esclusione - Fondamento.

 

Nel giudizio di separazione personale dei coniugi di secondo grado, ove la Corte d'appello, applicando le misure previste per contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 sulla giustizia civile, sostituisca l'udienza già fissata per la decisione con la trattazione scritta di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. in l. n. 27 del 2020), non è tenuta a concedere i termini di cui all'art. 190 c.p.c. prima di statuire, perché la trattazione scritta sostituisce l'udienza, ma non incide sulle restanti norme che regolano il processo, sicché, alla fase decisoria continuano ad applicarsi le disposizioni proprie del giudizio camerale, caratterizzato da particolare celerità e semplicità di forme.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33175 del 10/11/2021 (Rv. 663307 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_190, Cod_Proc_Civ_art_737, Cod_Proc_Civ_art_738, Cod_Proc_Civ_art_189

 

Corte

Cassazione

33175

2021