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Impugnativa di licenziamento – Cass. n. 3818/2021

Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - Impugnativa di licenziamento - Decadenza ex art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, come modificato dalla l. n. 183 del 2010 - Atto idoneo ad impedirla - Ricorso ex art. 700 c.p.c. - Inclusione.

Ai fini della conservazione dell'efficacia dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento ex art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010, sono da considerare idonei il deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, nonché, all'esito della sentenza della Corte cost. n. 212 del 2020, il deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669 bis, 669 ter e 700 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3818 del 15/02/2021 (Rv. 660443 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_414, Cod_Proc_Civ_art_700, Cod_Proc_Civ_art_669_2, Cod_Proc_Civ_art_669_3