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Appello incidentale - Violazione del termine ex art. 436, comma 3, c.p.c.-Cass. n 21889/2020

Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - comparizione (termini di) - Appello incidentale - Violazione del termine ex art. 436, comma 3, c.p.c.- Nullità della notifica - Configurabilità - Conseguenze.

Nel rito del lavoro, il mancato rispetto del termine di cui all'art. 436, comma 3, seconda parte, c.p.c. da parte dell'appellante incidentale determina un vizio della "vocatio in ius" che, anche in ipotesi di prolungata inerzia che si sostanzi nella richiesta di avvio alla notifica del gravame incidentale dopo la scadenza del termine di legge, si traduce in nullità della notificazione, e non già in inesistenza od omissione della stessa, con possibilità per il giudice del gravame di autorizzarne la rinnovazione o di concedere un differimento dell'udienza a fronte rispettivamente della richiesta dell'appellante incidentale di procedere a rinotifica dell'impugnazione o dell'istanza, da parte dell'appellante principale, di differimento dell'udienza di discussione.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 21889 del 09/10/2020 (Rv. 659053 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_435, Cod_Proc_Civ_art_436_1, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_291

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