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Ricorso introduttivo del giudizio recante deduzione di prova testimoniale priva delle generalità dei testi - Cass. n. 12573/2020

Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - prova - poteri del giudice - Controversie di lavoro - Ricorso introduttivo del giudizio recante deduzione di prova testimoniale priva delle generalità dei testi - Potere del giudice del merito di concedere termine ex art. 421, comma 1, c.p.c. - Sussistenza - Fondamento.

Nel rito del lavoro, qualora nell'atto introduttivo del giudizio la parte abbia richiesto una prova testimoniale, articolando i relativi capitoli senza indicare le generalità dei testi, l'omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta mera irregolarità, che, ai sensi dell'art. 421, comma 1, c.p.c., consente al giudice ad assegnare alla parte un termine perentorio per porre rimedio alla riscontrata irregolarità, nell'esercizio dei poteri officiosi riconosciutigli dalla disposizione citata, in funzione dell'esigenza di contemperamento del principio dispositivo con la ricerca della verità, cui è ispirato il rito del lavoro per il carattere costituzionale delle situazioni soggettive implicate.

Corte d Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 12573 del 25/06/2020 (Rv. 658466 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_244

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2020