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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - prova - ammissione – Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 31293 del 29/11/2019 (Rv. 655906 - 01)

Prova testimoniale - Citazione dei testimoni prima della ammissione della prova - Onere della parte a pena di decadenza - Esclusione - Rito cd. Fornero - Estensione.

Nel rito del lavoro, per effetto del combinato disposto degli artt. 202, comma 1, 420, commi 5 e 6, e 250 c.p.c., vige il principio che il giudice provvede nella stessa udienza di ammissione della prova testimoniale alla audizione dei testi, comunque presenti, ma non può dichiarare decaduta la parte dalla prova per la loro mancata presentazione, essendone consentita la citazione solo a seguito del provvedimento di ammissione, con la conseguenza che il giudice dovrà fissare altra udienza per la prosecuzione della prova; tali considerazioni valgono anche per il rito cd. "Fornero", caratterizzato - nella fase sommaria - dal principio di libertà delle prove, in relazione al quale non è possibile ipotizzare decadenze, e - nella fase a cognizione piena - dalle disposizioni dettate per il processo del lavoro.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 31293 del 29/11/2019 (Rv. 655906 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_202, Cod_Proc_Civ_art_420, Cod_Proc_Civ_art_250