Skip to main content

Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - termini di comparizione – Cass. 12691/2019

Rito del lavoro - Appello - Inosservanza del termine a comparire - Nullità della notificazione - Configurabilità - Conseguenze - Improcedibilità - Esclusione - Fattispecie in cui il termine era "ab initio" insufficiente.

Nel rito del lavoro, all'inosservanza del termine a comparire ex art. 435, comma 3, c.p.c., consegue non già l'improcedibilità dell'appello, bensì la nullità della notificazione suscettibile, perciò, di essere rinnovata, previa fissazione di una successiva udienza e concessione di un nuovo termine per la notifica, sebbene la stessa sia stata eseguita in un termine "ab initio" insufficiente.

(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in presenza di una notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza eseguita appena 14 giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, aveva dichiarato l'improcedibilità dell'appello, ritenendo ostativo alla concessione di un nuovo termine per la notifica il principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 12691 del 13/05/2019 (Rv. 654014 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 435 – Decreto del presidente

Cod. Proc. Civ. art. 291 – Contumacia del convenuto