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Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - Cass. 13963/2019

Appello - udienza di discussione – Divergenza tra la composizione del collegio giudicante risultante dal verbale dell'udienza di discussione e quella risultante dal dispositivo letto in udienza - Conseguenze - Nullità della sentenza ex art. 158 c.p.c..

Il principio della immodificabilità della composizione del collegio giudicante a partire dal momento in cui ha inizio la discussione della causa (principio applicabile anche al rito del lavoro, ovviamente con riguardo alle decisioni in grado di appello) comporta che, ove dal verbale di udienza e dal dispositivo letto in udienza risultino due diverse composizioni dell'organo collegiale, determinandosi così una assoluta incertezza sul permanere della identità di composizione del collegio dall'inizio della discussione della causa alla lettura del dispositivo, la sentenza deve ritenersi affetta da nullità insanabile ai sensi dell'art. 158 c.p.c..

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13963 del 23/05/2019 (Rv. 654050 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 158 – Nullità derivante dalla costituzione del giudice

Cod. Proc. Civ. art. 161 – Nullità della sentenza

Cod. Proc. Civ. art. 429 – Pronuncia della sentenza

Cod. Proc. Civ. art. 437 – Udienza di discussione