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Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado in genere - impugnativa di licenziamento

Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - in genere - impugnativa di licenziamento - decadenza ex art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, come modificato dalla l. n. 183 del 2010 - atto idoneo ad impedirla - ricorso ex art. 700 c.p.c. - esclusione – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 29429 del 15/11/2018

L'art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010, va interpretato nel senso che, ai fini della conservazione dell'efficacia dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, sono da considerare idonei il deposito del ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. (poi sostituito, per le domande di impugnativa dei licenziamenti, dal ricorso di cui all'art. 1, commi 48 e ss., della l. n. 92 del 2012) nella cancelleria del giudice del lavoro ovvero, alternativamente, la comunicazione alla controparte della richiesta di conciliazione o arbitrato; non è invece idoneo a tale scopo il ricorso proposto ai sensi dell'art. 700 c.p.c., perché, da un lato, la proposizione di una domanda di provvedimento d'urgenza è incompatibile con il previo tentativo di conciliazione e, dall'altro lato, perché l'assenza, nel sistema della strumentalità attenuata di cui all'art. 669 octies, comma 6, c.p.c., di un termine entro il quale instaurare il giudizio di merito all'esito del procedimento cautelare vanificherebbe l'obiettivo della disciplina introdotta dalla l. n. 183 del 2010, di provocare in tempi ristretti una pronuncia di merito sulla legittimità del licenziamento.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 29429 del 15/11/2018