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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza (nuovo rito) - procedimento di primo grado - giudice competente - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4162 del 15/05/1990

Lavoratore subordinato assunto in una impresa fallita - controversia relativa alla prosecuzione o continuità del rapporto di lavoro - competenza funzionale del pretore - sussistenza.

La controversia instaurata da un lavoratore subordinato, ancorché assunto in un'impresa fallita autorizzata all'Esercizio provvisorio, con riguardo alla prosecuzione ovvero alla continuità del rapporto di lavoro, spetta alla Competenza funzionale del pretore, di cui all'art. 6 legge 15 luglio 1966 n. 604, integrato dall'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300 (in relazione agli artt. 409 e 413 cod. proc. civ.), che non è derogata dall'art. 24 legge fallimentare, trattandosi di prestazioni che vanno riferite all'impresa, operante nonostante il fallimento, senza un diretto ed immediato collegamento con l'attività di liquidazione del processo fallimentare (salva l'eventuale verificazione, ai sensi degli artt. 92 e segg. legge fall., dei crediti conseguenti alla pronuncia del giudice del lavoro).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4162 del 15/05/1990