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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - prove nuove - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22484 del 04/11/2016

Controversie assistenziali - Documentazione relativa al requisito reddituale - Dichiarazione sostituiva di certificazione - Principio di prova integrabile ex art. 437, comma 2, c.p.c. - Configurabilità.

Nelle controversie assistenziali, la produzione in primo grado della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riferita al cd. requisito reddituale, pur non avendo valore probatorio, può costituire, nella valutazione del giudice di merito, insindacabile ove congruamente motivata, un principio di prova idoneo a giustificare l'attivazione dei poteri officiosi ex art. 437, comma 2, c.p.c.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22484 del 04/11/2016