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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19552 del 30/09/2016

Rito cd. Fornero - Ordinanza in rito emessa al termine della fase sommaria - Rimedio esperibile - Reclamo - Inammissibilità.

Nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase a cognizione piena che della precedente costituisce una prosecuzione, sicché l'unico rimedio esperibile avverso il provvedimento conclusivo della fase sommaria, anche quando in mero rito, è il ricorso in opposizione previsto dall'art. 1, comma 51, della l. n. 92 del 2012, e non il reclamo che, ove proposto, va dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19552 del 30/09/2016