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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - decreto di fissazione dell'udienza - notificazione – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16349 del 04/08/2016

Rito di cui all'art. 1, commi 48 e segg., della l. n. 92 del 2012 - Termine per la notifica del ricorso - Perentorietà - Esclusione - Fondamento.

Il principio di celerità che informa il rito di cui all'art. 1, commi 48 e segg., della l. n. 92 del 2012, non può indurre a ritenere che il mancato rispetto del termine per la notificazione dell'originario ricorso, pacificamente considerato ordinatorio, possa condurre alla nullità dell'intero processo, né vi è ragione per qualificarlo perentorio nel suddetto regime, tanto più che, per il principio di effettività della tutela giurisdizionale, la declaratoria di inammissibilità non precluderebbe al ricorrente la possibilità di riproporlo.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16349 del 04/08/2016