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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - conciliazione - giudiziale - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.12781 del 23/07/2012

Efficacia soggettiva - Limitazione agli stipulanti - Fondamento - Fattispecie.

Per il principio di relatività dell'efficacia del contratto, accolto dall'art. 1372 cod. civ., la conciliazione giudiziale di una controversia attinente al rapporto di lavoro vincola solo gli stipulanti. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha respinto il ricorso del lavoratore che, avendo conciliato con l'azienda municipalizzata Centrale del Latte di Roma una controversia per superiore inquadramento, pretendeva di opporre la transazione al Comune di Roma, presso il quale era transitato a seguito di accordo sindacale prevedente la costituzione del rapporto "ex novo").

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.12781 del 23/07/2012