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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - domanda giudiziale - forma e contenuto - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3126 del 08/02/2011

Omessa indicazione degli elementi ex art. 414 cod. proc. civ. in modo formale - Sufficienza ai fini della dichiarazione di nullità del ricorso introduttivo - Esclusione - Impossibilità di individuazione dei suddetti elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto - Necessità - Domanda relativa a spettanze retributive con indicazione del periodo di lavoro, dell'orario e della somma complessivamente richiesta - Sufficienza - Mancanza di conteggi analitici o mancata notifica, con il ricorso, del conteggio prodotto - Rilevanza - Esclusione.

Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato - come nel caso di specie - il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).

Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3126 del 08/02/2011