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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - prova - ammissione - limiti – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.17649 del 28/07/2010

Ricorso introduttivo del giudizio recante capitoli di prova testimoniale e privo dell'indicazione delle generalità dei testi - Decadenza dalla relativa istanza istruttoria - Esclusione - Potere del giudice del merito di concedere termine all'uopo ex art. 421 cod. proc. civ. - Perentorietà del termine - Sanatoria per accordo delle parti - Esclusione.

Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che abilita il giudice all'esercizio del potere - dovere di cui all'art. 421, comma primo, cod. proc. civ., avente ad oggetto l'indicazione alla parte istante della riscontrata irregolarità e l'assegnazione di un termine perentorio per porvi rimedio, formulando o integrando le indicazioni relative alle persone da interrogare o ai fatti sui quali debbono essere interrogate; l'inosservanza di detto termine produce la decadenza dalla prova, rilevabile anche d'ufficio e non sanabile nemmeno sull'accordo delle parti.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.17649 del 28/07/2010