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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - sentenza - dispositivo (lettura del) – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5277 del 03/04/2012

Sopravvenuto impedimento del giudice che ha letto il dispositivo - Mancanza della motivazione - Conseguenze - Inesistenza della sentenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Conversione del vizio in motivo di impugnazione - Obbligo del giudice di appello di decidere la causa nel merito - Sussistenza - Fondamento.

Nel rito del lavoro, qualora il giudice di primo grado che abbia letto in udienza il dispositivo della sentenza non possa redigerne la motivazione per sopravvenuto impedimento, non si ha inesistenza della sentenza, ma nullità per mancanza di motivazione, vizio che, ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., può essere fatto valere soltanto nei limiti e secondo le regole dei mezzi di impugnazione. Ne consegue che il giudice d'appello, ove abbia rilevato dette nullità a seguito di gravame, non può rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna ipotesi di rimessione fra quelle tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., nè limitarsi a dichiarare la nullità medesima, ma deve decidere le cause nel merito.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5277 del 03/04/2012