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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - costituzione delle parti e loro difesa - convenuto - memoria difensiva – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11108 del 15/05/2007

Onere di specifica contestazione dei fatti affermati dall'attore onde evitare gli effetti dell'inopponibilità della contestazione nelle fasi successive del processo e dell'acquisizione probatoria del c.d. fatto non controverso - Riferibilità esclusiva di detto meccanismo ai soli fatti materiali dedotti dall'attore integranti la sua pretesa sostanziale - Sussistenza - Applicabilità del richiamato principio alle circostanze implicanti un'attività di giudizio - Esclusione - Fattispecie.

L'onere di specifica contestazione, nelle controversie di lavoro, dei fatti allegati dall'attore, previsto dall'art. 416, comma terzo, cod. proc. civ., al cui mancato adempimento consegue l'effetto dell'inopponibilità della contestazione nelle successive fasi del processo e, sul piano probatorio, quello dell'acquisizione del fatto non contestato ove il giudice non sia in grado di escluderne l'esistenza in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, si riferisce ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, ovvero ai fatti materiali che integrano la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, e non si estende, perciò, alle circostanze che implicano un'attività di giudizio. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato l'impugnata sentenza con la quale era stata rigettata la domanda di un lavoratore per il riconoscimento dell'inquadramento in una qualifica superiore per difetto della prova - sulla contestazione della società convenuta - circa lo svolgimento delle mansioni superiori per il tempo legalmente necessario costituente il fatto dedotto a fondamento della pretesa azionata, stabilendo, altresì, che l'affermato principio della "non contestazione" non si sarebbe potuto estendere alla circostanza relativa all'applicabilità o meno di apposita clausola di contratto collettivo, non costituente un fatto, bensì un giudizio, che, in relazione alla pretesa di promozione automatica asseritamente derivante da siffatta clausola, impediva l'accoglimento della domanda a prescindere dall'accertamento del fatto affermato dall'attore).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11108 del 15/05/2007