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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - controversie assoggettate - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 21418 del 07/08/2008

Art. 3 legge n. 102 del 2006 - Rinvio alle norme processuali relative al rito del lavoro per le cause di risarcimento danni da morte o lesioni derivanti da fatti di circolazione stradale - Applicazione del rito del lavoro nei procedimenti instaurati davanti al giudice di pace - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Applicabilità della suddetta norma solo per le indicate cause appartenenti alla competenza del Tribunale - Sussistenza.

Il rinvio alle norme processuali riguardanti il rito del lavoro, stabilito nell'art. 3 della legge n. 102 del 2006 per le cause di risarcimento danni da morte o lesioni derivanti da fatti di circolazione stradale, non si applica alle controversie instaurate davanti al giudice di pace, in quanto già regolate, ai sensi degli artt. 319, 320, 321 e 322 cod. proc. civ., da un procedimento speciale ispirato dagli stessi obiettivi di concentrazione e celerità propri del rito del lavoro e senza che il citato art. 3 contenga un'espressa previsione- come imposto, in via generale, dall'art. 311 cod. proc. civ.- di estensione del rito del lavoro anche al procedimento dinanzi al giudice di pace. Pertanto, alla stregua dell' "intentio legis" sottesa alla suddetta norma di cui all'art. 3 della legge n. 102 del 2006, si deve ritenere che la stessa sia riferita solo all'ipotesi di causa riguardante la specificata materia quando ricadono nella competenza del Tribunale.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 21418 del 07/08/2008