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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone - separazione personale dei coniugi - domanda - competenza – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22394 del 05/09/2008

Giudizio di modifica delle condizioni di separazione - Competenza per territorio - Foro generale delle persone fisiche - Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione - Concorrenza - Ammissibilità - Fondamento.

Ai giudizi di modifica delle condizioni economiche stabilite nella separazione, si applicano gli ordinari criteri di competenza e, quindi, oltre al foro generale delle persone fisiche, è competente anche il foro concorrente relativo alle obbligazioni; pertanto, sussiste la competenza del tribunale che ha pronunziato o ha omologato la separazione, nel cui circondario sono sorte le obbligazioni di cui si tratta .

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22394 del 05/09/2008

Cod_Proc_Civ_art_018