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procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - provvedimenti appellabili – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10626 del 26/06/2012

Valore della controversia - Determinazione - Sentenza che decide l'opposizione a decreto ingiuntivo - Criteri applicabili - Spese successive alla proposizione della domanda monitoria - Rilevanza - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10626 del 26/06/2012

Per stabilire se la causa decisa dal giudice di pace sia di valore inferiore o superiore a 1.100 euro (e, di conseguenza, se sia appellabile o ricorribile per cassazione), non si può tenere conto delle spese successive alla proposizione della domanda, secondo quanto stabilito dall'art. 10 cod. proc. civ.: pertanto, nella determinazione del valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo non rilevano le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di opposizione.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10626 del 26/06/2012