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procedimenti speciali - procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone - interdizione e inabilitazione - impugnazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21013 del 13/09/2013

Forma dell'atto di appello - Ricorso - Esclusione - Citazione - Legittimità - Fondamento - Conseguenze in tema di tempestività dell'impugnazione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21013 del 13/09/2013

Il processo di interdizione o di inabilitazione si configura come un procedimento contenzioso speciale disciplinato, ove non diversamente disposto, sia pure con rilevanti deviazioni, dalle regole del rito ordinario che non siano con esso incompatibili: pertanto, l'appello avverso la sentenza dichiarativa dell'interdizione va proposto con atto di citazione e, ove il gravame sia erroneamente proposto con ricorso, per stabilirne la tempestività occorre aver riguardo non alla data di deposito di quest'ultimo, ma alla data in cui esso risulti notificato alla controparte unitamente al provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21013 del 13/09/2013