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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - costituzione delle parti e loro difesa - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10102 del 18/05/2015

Omessa produzione di documenti al momento della costituzione in giudizio - Produzione successiva - Condizioni - Mancata opposizione della controparte - Rilevanza - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10102 del 18/05/2015

Nel rito del lavoro, l'omessa indicazione dei documenti prodotti nell'atto di costituzione in giudizio, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza dal diritto di produrli, salvo che si siano formati successivamente alla costituzione in giudizio o la loro produzione sia giustificata dall'evoluzione della vicenda processuale, sicché, nel caso in cui sia chiesta da una parte la produzione di documenti all'udienza di discussione e la controparte non proponga tempestivamente, nel termine perentorio fissato dal giudice, proprie istanze istruttorie o comunque non si opponga alla produzione, deve ritenersi che la parte nei cui confronti è chiesta la produzione abbia accettato il provvedimento di ammissione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestiva la produzione documentale in primo grado dell'elenco delle domande di disoccupazione agricola con apposto il timbro dell'INPS, avverso la quale non vi era stata contestazione da parte dell'Istituto nell'ulteriore corso del processo).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10102 del 18/05/2015