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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - costituzione delle parti e loro difesa - convenuto - memoria difensiva – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10116 del 18/05/2015

Conteggi sul "quantum" allegati dall'attore - Contestazione specifica - Necessità - Contestazione della sussistenza del credito - Sufficienza - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10116 del 18/05/2015

Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul "quantum debeatur". Ne consegue che la parte, qualora neghi non l'esistenza del rapporto lavorativo ma solo la propria titolarità passiva dell'obbligazione contrattuale, riferendola ad altri, non è esonerata dalla contestazione dei conteggi, i quali, in assenza di tale censura, si consolidano nell'importo formulato.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10116 del 18/05/2015