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procedimenti speciali‭ ‬-‭ ‬procedimenti in materia di lavoro e di previdenza‭ ‬-‭ ‬procedimento di primo grado‭ ‬-‭ ‬sentenza‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬L,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬14499‭ ‬del‭ ‬26/06/2014‭

Principio dell'interpretazione del dispositivo alla luce della motivazione‭ ‬-‭ ‬Ambito applicativo‭ ‬-‭ ‬Fattispecie.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬L,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬14499‭ ‬del‭ ‬26/06/2014‭


Nel rito del lavoro,‭ ‬qualora la motivazione della sentenza si limiti alla mera esplicitazione di statuizioni già sostanzialmente argomentabili dalla struttura logico-semantica del dispositivo,‭ ‬non si applica il principio della non integrabilità del dispositivo con la motivazione,‭ ‬che presuppone l'effettiva carenza nell'uno di statuizioni invece contenute nell'altro,‭ ‬dovendosi individuare la portata precettiva della pronuncia giurisdizionale tenendo conto non solo delle statuizioni formalmente contenute nel dispositivo,‭ ‬ma coordinando questo con la motivazione,‭ ‬le cui enunciazioni,‭ ‬se univocamente dirette all'esame di una questione dedotta in causa,‭ ‬possono essere utilizzate quale strumento di interpretazione del dispositivo medesimo.‭ (‬Nella specie la S.C.,‭ ‬nell'enunciare il principio,‭ ‬ha cassato la sentenza di appello,‭ ‬nel cui dispositivo risultava la sola regolazione delle spese di lite,‭ ‬mentre era del tutto omessa la statuizione di accoglimento dell'appello e di riforma della sentenza di primo grado,‭ ‬e,‭ ‬quindi,‭ ‬la decisione di rigetto della domanda introduttiva proposta‭)‬.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬L,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬14499‭ ‬del‭ ‬26/06/2014‭