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Riproposizione della domanda di merito non esaminata – Cass. n. 927/2022

Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Impugnazioni civili - appello - eccezioni - non riproposte (decadenza) - Opposizione a decreto ingiuntivo - Dichiarazione di inammissibilità - Motivi di appello – Oggetto - Riproposizione della domanda di merito non esaminata - Necessità - Esclusione – Fondamento - Conseguenze.

 

Nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione a decreto ingiuntivo, i motivi di appello - che a norma dell'art. 342 c.p.c. devono indicare la parte del provvedimento impugnato e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza i fini della decisione appellata - non possono concernere anche il merito della domanda, che non ha neppure formato oggetto della pronuncia, in quanto, in tale evenienza, l'impugnazione della statuizione sulla questione pregiudiziale inerente alla inammissibilità dell'opposizione costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, dovendo perciò il giudice di appello, che ritenga ammissibile l'opposizione, pronunciarsi nel merito delle questioni dedotte in primo grado, non rientrando tale ipotesi tra i casi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 927 del 13/01/2022 (Rv. 663586 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354

 

Corte

Cassazione

927

2022