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Prova del maggior danno nelle obbligazioni pecuniarie – Cass. n. 21406/2021

Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Opposizione a decreto ingiuntivo - Introduzione di domanda di maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. - Ammissibilità - Condizioni - Distinzione tra "danno da parametro fisso" e "danno da condizione soggettiva del creditore" - Rilevanza - Fondamento

 

In tema di prova del maggior danno nelle obbligazioni pecuniarie ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., il creditore che invochi un parametro fisso di quantificazione (nella specie, il rendimento dei titoli di Stato) è esonerato dall'onere di provare la maggiorazione del danno legata alle proprie condizioni soggettive.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21406 del 26/07/2021 (Rv. 662340 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1224 com. 2, Cod_Civ_art_2697

 

Corte

Cassazione

21406

2021