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Decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo

Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - esecutorietà - per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente - decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo - conseguenze - formazione del giudicato - ambito oggettivo - estensione al titolo che ne costituisce il fondamento - sussistenza - ulteriore azione su medesimo titolo - preclusione - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 22465 del 24/09/2018

>>> Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione,ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio. (Nella specie la S.C. ha ritenuto preclusa dal giudicato, formatosi a seguito dell'estinzione della causa di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da una banca in relazione al saldo passivo di un conto corrente, la successiva domanda, proposta dal correntista, tesa ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente trattenute dall'istituto di credito in forza di clausole negoziali invalide).

Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 22465 del 24/09/2018