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procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - inefficacia Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12614 del 05/06/2014

Provvedimento di rigetto dell'istanza ex art. 188 disp. att. cod. proc. civ. - Carattere definitivo - Esclusione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Proponibilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12614 del 05/06/2014

Il provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza tendente alla declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo proposta ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. civ., se pure incide sull'esercizio di diritti soggettivi, inerenti alla posizione del creditore il cui diritto è stato riconosciuto in sede monitoria ed a quella del soggetto destinatario dell'ingiunzione, è privo de requisito della definitività, concedendo la norma al debitore la possibilità di proporre, nei modi ordinari, una domanda di dichiarazione di inefficacia dell'ingiunzione stessa e, quindi, non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12614 del 05/06/2014

Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 644
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 188