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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18125 del 21/07/2017

Decreto ingiuntivo opposto - Spese processuali relative alla fase monitoria e di opposizione - Imputazione - Criterio di globalità.

In tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all’esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18125 del 21/07/2017