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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7871 del 06/04/2011

Estinzione - Ragioni - Mancata riassunzione in sede di rinvio dalla Cassazione - Azione di recupero delle somme pagate dall'ingiunto - Modalità - Opposizione all'esecuzione - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, dopo l'estinzione del procedimento per mancata riassunzione in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione a seguito di un pregresso accoglimento di merito dell'opposizione stessa, il diritto dell'ingiunto - che abbia nelle more pagato - a ripetere le somme corrisposte in virtù del monitorio può legittimamente essere accertato in via incidentale dal giudice investito dell'opposizione all'esecuzione intentata dall'ingiunto stesso per recuperare quanto pagato.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7871 del 06/04/2011