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procedimenti sommari - d'ingiunzione - competenza (conciliatore - pretore - presidente del tribunale - capo ufficio giudiziario che ha deciso la causa) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17478 del 23/08/2011

Inefficacia del decreto ingiuntivo - Condizioni - Mancata notifica nei termini di legge o inesistenza della stessa - Necessità - Nullità o irregolarità della notifica eseguita nei termini prescritti - Opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Sussistenza - Presunzione di abbandono del titolo - Eslcusione - Fondamento.

Nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 cod. proc. civ., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Pertanto, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650 cod. proc. civ., deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all' art. 644 cod. proc. civ..

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17478 del 23/08/2011