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procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2242 del 16/02/2012

Art. 2 della legge 29 dicembre 2011, n. 218 - Interpretazione autentica dell'art. 165, primo comma, cod. proc. civ. - Riduzione del termine di costituzione dell'opponente - Automaticità - Esclusione - Presupposti - Assegnazione all'opposto di termine a comparire ridotto - Necessità - Conseguenze - Fattispecie relativa a procedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo in riferimento alla costituzione dell'opponente. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2242 del 16/02/2012

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione della norma di interpretazione autentica dell'art. 165, primo comma, cod. proc. civ., dettata dall'art. 2 della legge 29 dicembre 2011, n. 218, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente si applica solo se questi abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'art. 163-bis, primo comma, cod. proc. civ. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che ricorressero i presupposti per l'eccepita improcedibilità dell'opposizione perchè iscritta a ruolo oltre il quinto giorno successivo alla notificazione dell'atto di opposizione, risultando dagli atti che l'opponente non aveva assegnato all'opposto un termine per comparire inferiore a quello stabilito dall'art. 163-bis, primo comma, cod. proc. civ.).

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2242 del 16/02/2012