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procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - accoglimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13085 del 22/05/2008

Giudizio di opposizione - Natura - Pagamento della somma portata dal decreto successivamente alla notifica del medesimo - Conseguente cessazione della materia del contendere - Revoca del decreto ingiuntivo - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13085 del 22/05/2008

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza; ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13085 del 22/05/2008