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procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - tardiva – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19429 del 06/10/2005

 

Proposizione o proponibilità dell'opposizione tardiva - Incidenza sull'efficacia di giudicato del decreto non opposto - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19429 del 06/10/2005

L'efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto non viene meno di per sé a seguito dell'opposizione tardivamente proposta, così come il passaggio in giudicato dello stesso non è impedito - o revocato - dalla sua impugnazione con la revocazione straordinaria o l'opposizione di terzo (art. 656 cod. proc. civ.), rimedi straordinari per loro natura proponibili avverso sentenze passate in giudicato, l'assoggettamento ai quali del decreto ingiuntivo in tanto ha ragione di esistere in quanto l'esaurimento della esperibilità di quelli ordinari ha già dato luogo al giudicato, che non è inciso, in definitiva, dalla mera opposizione tardiva, nonché, "a fortiori", dalla sola proponibilità di essa.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19429 del 06/10/2005