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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10799 del 26/05/2015

Ingiunzione di pagamento europea - Difetto di tempestiva opposizione - Conseguenze - Riesame per "manifesta erroneità" - Ammissibilità - Limiti. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10799 del 26/05/2015

L'ingiunzione di pagamento europea, se non opposta nel termine perentorio ex art. 16 del Regolamento (CE) n. 1896/2006, ha efficacia "pro iudicato", sicché il riesame dopo la scadenza del termine ha carattere eccezionale ed i casi nei quali è consentito dall'art. 20 sono di stretta interpretazione. In particolare, la "manifesta erroneità" dell'ingiunzione da valutarsi "tenuto conto dei requisiti previsti dal presente regolamento" (art. 20, comma 2, prima parte) si riferisce ai soli errori manifesti idonei ad inficiare la possibilità per il debitore di contestare l'ingiunzione e la "manifesta erroneità" per "circostanze eccezionali" (art. 20, comma 2, seconda parte) si riferisce ai soli vizi simili a quelli che giustificano la revocazione straordinaria ex art. 656 cod. proc. civ., sicché nell'ambito del riesame per "manifesta erroneità" non rientra l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice dell'ingiunzione.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10799 del 26/05/2015