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Prescrizione civile - termine - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25197 del 24/08/2023 (Rv. 668795 - 01)

Prescrizioni presuntive - Decorrenza - avvocati, procuratori e patrocinatori legali - Credito professionale dell'avvocato - Termine di decadenza ex art. 2957 c.c. - Decorrenza - Fattispecie.

Il termine semestrale - prescritto dall'art. 1957 c.c. al fine di conservare l'azione nei confronti del fideiussore - entro il quale l'avvocato deve promuovere le proprie istanze (relative a crediti professionali) contro il debitore principale decorre dall'esaurimento dell'affare per cui è stato conferito l'incarico, che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo, in applicazione dell'art. 2957, comma 2, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto l'opposizione al precetto - intimato da un avvocato, per il pagamento dei suoi compensi professionali, nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica, nonché del suo presidente e del suo direttore generale - sul presupposto che nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento della Commissione Territoriale Disciplinare presso il Comitato Regionale della F.I.G.C.-L.N.D., evento individuato come "dies a quo" del termine ex art. 1957, comma 1, c.c., il legale non avesse indirizzato, contro il debitore principale, atti di natura "giudiziale", limitandosi all'invio di una cd. nota "pro forma" e di un precetto non seguito dall'esecuzione).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25197 del 24/08/2023 (Rv. 668795 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2957, Cod_Civ_art_1957