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Domanda di manleva nei confronti del subvettore – Cass. n. 32976/2022

Prescrizione civile - termine - prescrizioni brevi - spedizione e trasporto - trasporti - contratto di trasporto (diritto civile) - di cose - responsabilità del vettore - avarie e perdite - Contratto di subtrasporto - Responsabilità del vettore - Domanda di manleva nei confronti del subvettore - Prescrizione - Decorrenza - Fondamento.

 

In tema di responsabilità per perdita delle merci nell'ambito del contratto di subtrasporto, i diritti di rivalsa azionati dal vettore nei confronti del sub-vettore sono soggetti al termine prescrizionale di cui all'art. 2951 c.c., che comincia a decorrere dal momento in cui la consegna della merce sarebbe dovuta avvenire, poiché la domanda di manleva trova la propria "causa petendi" nel contratto di sub-trasporto ed è soltanto dall'inadempimento del sub-vettore, per aver omesso di riconsegnare la merce alla data convenuta, che sorge l'interesse del vettore ad agire nei suoi confronti per far valere i propri diritti.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 32976 del 09/11/2022 (Rv. 666268 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1678, Cod_Civ_art_1687, Cod_Civ_art_1693, Cod_Civ_art_2951

 

Corte

Cassazione

32976

2022