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Prescrizione del diritto al risarcimento preteso – Cass. n. 4115/2022

Prescrizione civile - decorrenza - Risarcimento del danno da alluvione - Decorso della prescrizione - Individuazione del "dies a quo"- Criteri - Omessa indicazione - Vizio di sussunzione - Sussistenza - Fattispecie.

 

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento preteso, nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dai soggetti danneggiati dall'esondazione di un fiume decorre dal giorno in cui gli stessi hanno avuto la conoscenza (o la conoscibilità) tecnico-scientifica dell'incidenza causale delle carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche; incorre, pertanto, in un errore di sussunzione (e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c.) il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ometta del tutto l'indicazione dei fatti sintomatici da cui i danneggiati avrebbero potuto immediatamente percepire, con la normale diligenza, i difetti delle opere idrauliche e il nesso di causalità con i danni subiti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva fatto coincidere il "dies a quo" del termine di prescrizione con l'evento alluvionale, senza indicare la misura della non straordinarietà dell'evento atmosferico e l'evidenza dei vizi progettuali e delle manchevolezze manutentive, di cui la parte danneggiata avrebbe dovuto avere conoscenza con l'ordinaria diligenza).

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 4115 del 09/02/2022 (Rv. 663845 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2935