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Pubblicazione della domanda nel registro delle imprese – Cass. n. 34437/2021

Prescrizione civile - sospensione - in genere - Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - in genere - Concordato preventivo - Pubblicazione della domanda nel registro delle imprese - Effetti - Sospensione della prescrizione - Ambito applicativo - Limiti.

 

In tema di concordato preventivo, l'art. 168 l.fall., nel disporre la sospensione delle prescrizioni dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, non prevede una sospensione generalizzata, riferita ai diritti di natura patrimoniale spettanti a tutti i creditori concordatari, ma limita l'effetto sospensivo in favore di coloro che hanno già intrapreso azioni esecutive e cautelari, che infatti, dalla stessa data, non possono più essere proseguite.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 34437 del 15/11/2021 (Rv. 663275 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2943

 

Corte

Cassazione

34437

2021