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Rilievo della prescrizione in appello – Cass. n. 7592/2021

Prescrizione civile - opponibilita' - Rilievo della prescrizione in appello - Sulla base di fatti diversi da quelli posti a fondamento della sentenza impugnata e in assenza di attivazione del contraddittorio - Ammissibilità - Esclusione - Onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c. o di formulazione di appello incidentale - Necessità.

Il giudice d'appello non può rilevare d'ufficio la prescrizione sulla base di circostanza fattuale diversa da quella posta a fondamento della decisione impugnata e, comunque, sulla quale il contraddittorio non è stato radicato in primo grado, a meno che essa sia stata fatta oggetto di appello incidentale ovvero riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7592 del 18/03/2021 (Rv. 660975 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_343, Cod_Civ_art_2938