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Riconoscimento di debito - Effetti - Interruzione della prescrizione - Cass. n. 13897/2020

Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - riconoscimento del diritto - Riconoscimento di debito - Effetti - Interruzione della prescrizione - Forma - Conseguenze in tema di prova.

Perché possa ritenersi sussistente il riconoscimento del diritto previsto dall'art. 2944 c.c., quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione, non sono richieste formule speciali o particolari, essendo sufficiente che esso risulti univoco, nel senso che promani da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto rispetto al quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso; ne consegue l'ammissibilità della prova testimoniale avente ad oggetto il predetto riconoscimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata, che aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale volta dimostrare, ai fini dell'interruzione della prescrizione, il riconoscimento del debito effettuato telefonicamente dal debitore).

Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13897 del 06/07/2020 (Rv. 658726 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2944

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