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Prescrizione civile - decorrenza - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 3314 del 11/02/2020 (Rv. 656891 - 06)

Risarcimento del danno - Illecito istantaneo e illecito permanente - Prescrizione - Regime di decorrenza - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso di illecito istantaneo con effetti permanenti, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando sussistere i suoi effetti, la prescrizione inizia a decorrere con la prima manifestazione del danno mentre, in ipotesi di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento per la durata del danno e della condotta che lo produce, essa ricomincia ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa. (Nella specie, un utente del servizio idrico integrato aveva dedotto l'assoluta inefficienza dell'impianto di depurazione al fine di ottenere la restituzione della quota della relativa tariffa non dovuta e la S.C. ha qualificato in termini di illecito istantaneo con effetti permanenti la condotta, ascrivibile all'ente titolare del predetto impianto, di cooperazione nell'inadempimento del gestore del servizio).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 3314 del 11/02/2020 (Rv. 656891 - 06)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_2043

PRESCRIZIONE CIVILE

DECORRENZA