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Prescrizione civile - interruzione – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 4683 del 21/02/2020 (Rv. 656911 - 02)

Credito contrattuale alla restituzione dei capitali investititi nei confronti di società fiduciaria del Ministero dello sviluppo economico assoggettata a procedura concorsuale - Domanda di ammissione al passivo della società - Interruzione della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni causati dal Ministero per omessa vigilanza sulla medesima società - Idoneità - Esclusione - Art_ 1310 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Responsabilita' civile - solidarieta'.

In tema di danni patiti da investitori per perdita di risparmi affidati a società fiduciaria del Ministero dello sviluppo economico, la domanda di ammissione al passivo della società, assoggettata a procedura concorsuale, del credito alla restituzione dei capitali investiti per inadempimento del contratto di deposito in amministrazione fiduciaria delle somme, non è idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti del Ministero, fondato sul diverso e distinto fatto illecito extracontrattuale consistente nell'omessa vigilanza sull'operato della società finanziaria e nella mancata tempestiva revoca dell'autorizzazione ad operare alla stessa rilasciata, né trova applicazione il disposto dell'art_ 1310 c.c., attesi la diversità degli interessi lesi dalle autonome condotte dannose e il difetto di un vincolo di solidarietà tra i soggetti a vario titolo obbligati.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 4683 del 21/02/2020 (Rv. 656911 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_1310

PRESCRIZIONE CIVILE

INTERRUZIONE